Art. 22.
(Concorso di persone nel reato).

      1. In materia di concorso di persone nel reato, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che concorra nel reato chi, partecipando alla sua deliberazione, preparazione o esecuzione ovvero determinando o istigando altro concorrente ovvero prestando un aiuto obiettivamente diretto alla realizzazione medesima, apporti un contributo causale alla realizzazione del fatto;

          b) prevedere che le disposizioni sul concorso di persone si applichino anche se taluno dei concorrenti sia non imputabile o non punibile per cause di carattere soggettivo;

          c) prevedere che sia punita la cooperazione nel reato colposo;

          d) prevedere che nessuno sia punito per concorso nel reato se il fatto non sia stato realizzato almeno nella forma del tentativo;

          e) prevedere che ciascun concorrente risponda soltanto nei limiti della sua colpevolezza in rapporto al contributo effettivamente prestato;

          f) prevedere che la pena sia diminuita per le condotte di rilevanza oggettivamente modesta;

          g) prevedere che la pena sia aumentata a carico di coloro che abbiano organizzato o diretto l'attività criminosa, nonché di coloro che abbiano determinato al reato persone a loro soggette ovvero un minore di anni diciotto, una persona totalmente incapace o con capacità

 

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ridotta ovvero si siano comunque avvalsi degli stessi nella commissione di un reato per il quale sia previsto l'arresto in flagranza;

          h) prevedere che le cause di giustificazione e le circostanze oggettive, nonché le circostanze soggettive servite ad agevolare la commissione del reato, abbiano effetto nei confronti di tutti coloro che siano concorsi nel reato;

          i) prevedere che siano circostanze oggettive quelle che concernano la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità della condotta, la gravità del danno o del pericolo ovvero le condizioni o qualità personali dell'offeso;

          l) prevedere che siano circostanze soggettive quelle che concernano l'intensità del dolo o il grado della colpa o le condizioni o qualità personali del colpevole ovvero i rapporti tra il colpevole e l'offeso;

          m) prevedere che la punibilità sia esclusa per il concorrente che, volontariamente, neutralizzi gli effetti della propria condotta ovvero impedisca la consumazione del reato ovvero ponga in essere atti idonei a impedirne la consumazione, quando questa non si verifichi per altra causa;

          n) prevedere che la pena sia diminuita per il concorrente che, volontariamente, ponga in essere atti idonei a impedire la consumazione del reato, quando questa nondimeno si verifichi;

          o) prevedere che nei casi di cui alle lettere m) e n) il concorrente sia comunque punito per gli atti che costituiscano un diverso reato.